III.2.1. COMUNICAZIONE ACQUE METEORICHE

 

Cosa è?

Lo scarico di acque meteoriche di dilavamento è soggetta alle vigenti normative di settore relative alle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (R.R. n.26/2013).
Le acque meteoriche non disciplinate dalla presente normativa non sono soggette a controlli, vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.
E’ comunque vietato lo scarico e/o il rilascio di acque meteoriche in maniera diretta nelle acque sotterranee, fatte salve le situazioni di cui all’art. 4 comma 2.

La normativa definisce come segue:

Acque meteoriche di dilavamento: le acque di pioggia che precipitano sull’intera superficie impermeabilizzata scolante afferente allo scarico o all’immissione;

Acque di prima pioggia: le prime acque meteoriche di dilavamento relative ad ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 (quarantotto) ore di tempo asciutto, per una altezza di precipitazione uniformemente distribuita:
I. di 5 (cinque) mm per superfici scolanti aventi estensione, valutata al netto delle aree a verde e delle coperture non carrabili che non corrivano sulle superfici scolanti stesse, inferiore o uguale a 10.000 (diecimila)mq;
II. compresa tra 5 (cinque) e 2,5 (due virgola cinque) mm per le superfici scolanti di estensione rientranti tra 10.000 (diecimila) mq e 50.000 (cinquantamila) mq, valutate al netto delle aree a verde e delle coperture non carrabili che non corrivano sulle superfici scolanti stesse, in funzione dell’estensione dello stesso bacino correlata ai tempi di corrivazione allavasca di prima pioggia;
III. di 2,5 (due virgola cinque) mm per superfici scolanti aventi estensione, valutata al netto delle aree a verde e delle coperture non carrabili che non corrivano sulle superfici scolanti stesse, superiori a 50.000 (cinquantamila) mq;
IV. unicamente nel caso di fognature urbane separate, di cui all’art. 4 del presente regolamento, con superfici scolanti aventi estensioni superiori a 50.000 (cinquantamila) mq, in alternativa al calcolo attraverso l’altezza di cui al precedente punto III., le acque di prima pioggia possono essere considerate quelle, relative ad ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 (quarantotto) ore di tempo asciutto, che pervengono alla sezione di chiusura del bacino (vasca di prima pioggia) nei primi 15 minuti dall’inizio delle precipitazioni. La portata delle acque di prima pioggia deve essere calcolata con un adeguato studio idrologico, idraulico e pluviometrico e riferita ad eventi con tempi di ritorno non inferiori a 5 (cinque) anni.

Acque di seconda pioggia:la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia;

Acque di lavaggio: acque non meteoriche utilizzate per operazioni di lavaggio di aree esterne impermeabili o per altre operazioni diverse da quelle di processo.

Come presentare la domanda ?

E’ necessario inviare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune il modello apposito completo della necessaria documentazione.

 Quali modelli presentare?