III.1.5. GESTIONE RIFIUTI

Cosa è?

È l'insieme delle politiche, procedure o metodologie volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale coinvolgendo quindi la fase di raccolta, trasporto, trattamento (riciclaggio o smaltimento) fino al riutilizzo dei materiali di scarto, solitamente prodotti dall'attività umana, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute umana e l'impatto sull'ambiente.


Come presentare la domanda ?

E’ necessario inviare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune il modello apposito completo della necessaria documentazione.

III.1.5. GESTIONE RIFIUTI

ATTIVITA` REGIME
AMMINISTRATIVO
CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
Iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali per le seguenti attività di gestione dei rifiuti elencate all’articolo 8, comma 1 del D.M. n. 120/2014:
a)  categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
b)  categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c)  categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
d)  categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
e)  categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
f)  categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g)  categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
h)  categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
i)  categoria 9: bonifica di siti;
l)  categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.
Iscrizione all’Albo mediante procedura semplificata per:
•    aziende speciali, consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici ci cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni
•    produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché di produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno
imprese che effettuano la raccolta e trasporto di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65

Autorizzazione  

D.Lgs. n. 152/2006, art. 212
D.M. n. 120/2014, art.
D.Lgs. n. 152/2006, art. 212
D.M. n. 120/2014, art. 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


D.Lgs. n. 152/2006, art. 212, c. 5
D.M. n. 120/2014, art. 16, lett. a), b), c)
15

Rinnovo dell’iscrizione all’Albo
Prosecuzione delle attività in pendenza di procedura di rinnovo dell'iscrizione all'Albo da parte di imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o certificati UNI-EN ISO 14001.

Comunicazione   D.M. n. 120/2014, art. 22
D.Lgs. n. 152/2006, art. 209, c. 1
D.M. n. 120/2014, art. 22, c. 3

Realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti anche pericolosi
Realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.
Rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di un impianto di smaltimento/recupero rifiuti.
Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di smaltimento/recupero rifiuti

Autorizzazione

Nel caso di impianti sottoposti a VIA, la VIA, ai sensi dell’art. 14, c. 4. Della L. 241/90, comprende e sostituisce tutti gli atti di assenso comunque denominato necessari per la realizzazione dell’impianto.
Nel caso di impianti sottoposti ad AIA, l’autorizzazione unica di cui all’articolo 208 del D.lgs. n. 152/06 è compresa e sostituita dall’AIA (ex Allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06)

D.Lgs. n. 152/2006, art. 208
 
D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 19
 
D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 12
 
D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15