III.1.2. VIA - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Cosa è?
E’ una procedura amministrativa di supporto per l'autorità competente finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione.
Come presentare la domanda ?
E’ necessario inviare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune il modello apposito completo della necessaria documentazione.
III.1.2. VIA - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE |
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ATTIVITA` | REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
Progetti di opere o interventi assoggettati a procedura di VIA: • elencati agli allegati II e III alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006; ; • elencati nell’allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorità competente valuti che possano produrre impatti negativi significativi sull’ambiente; • modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, qualora, all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorità competente valuti che possano produrre impatti negativi significativi sull’ambiente; • elencati all'allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 qualora si tratti di opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394; • elencati nell’allegato IV, qualora all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome”, l’autorità competente valuti che possano produrre impatti negativi significativi sull’ambiente |
Autorizzazione | Ai sensi del combinato disposto dell’art. 25, comma 3 e dell’art. 26 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale sono acquisiti nell’ambito del procedimento di VIA e sono sostituiti o coordinati nel provvedimento di VIA. Per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni e delle Province Autonome, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della L. 241/90 nell’ambito della Conferenza di Servizi della VIA vengono acquisiti tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell’opera o intervento |
D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titoli I e III D.M. n. 52/2015 |
Progetti di opere o interventi assoggettati a procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA: • elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni; • le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 la cui realizzazione potenzialmente possa produrre effetti negativi significativi sull’ambiente; • elencati nell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome”; |
Autorizzazione | Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06, il provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità comprende, se necessario, la Valutazione di Incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/97 | D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titoli I e III, art.20 D.M. n. 52/2015 |