6.1. ESERCIZIO DI SALE GIOCHI

Cosa è?

Le sale giochi sono locali appositamente allestiti per lo svolgimento dei giochi leciti che possono comprendere giochi da tavolo (carte, giochi in scatola, giochi di posizione, dama, scacchi, tennis tavolo, ecc.), apparecchi di divertimento ed intrattenimento meccanici ed elettromeccanici (quali biliardo, calcio-balilla, flipper, ruspe, freccette, ecc.) e apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici (quali new slot, videogiochi, slot machine, ecc.).

Il D.Lgs 222/2016 distingue i giochi leciti in:

Come presentare la domanda ?

Per aprire o modificare le attività di vendita  è necessario inviare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune il modello apposito completa della necessaria documentazione.

6.1. ESERCIZIO DI SALE GIOCHI
ATTIVITÀ
REGIME AMMINISTRATIVO
CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI
RIFERIMENTI  NORMATIVI
Esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex articolo 110, comma 6 lettera a) TULPS (ad esempio slot e new slot) collegate in rete con il concessionario Autorizzazione (1)

L’istanza deve essere presentata al SUAP.

Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

 

In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 86 e 110

 

D.P.R. n. 616/1977, art. 19, c. 1 e 8

 

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65

Messa in esercizio di ciascun apparecchio Autorizzazione (1)

L’istanza prevista nel caso in cui l’esercente sia anche proprietario degli apparecchi,deve essere presentata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

In ogni caso, per avviare l’esercizio dell’apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.

L. n. 388/2000, art. 38 c. 1

Esercizio con apparecchi videoterminali (ex articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS) che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica (c.d. VLT).

 

Autorizzazione (1)

L’istanza è presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.

Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In ogni caso, per avviare l’esercizio dell’apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.

In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 88 e 110

 

D.L. n. 40/2010, convertito nella L. n. 73/2010, art. 2, c. 2-quater

 

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65

Quali modelli presentare?