3. ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Cosa è?
Per attività di somministrazione si intende la vendita al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, per il consumo sul posto, in locali o in aree aperte al pubblico, attrezzate, ad esempio, con tavoli e sedie in modo da consentirne la permanenza e con l’utilizzo di stoviglie (piatti, posate, bicchieri, ecc.) di qualsiasi materiale ritenuto idoneo dalle leggi sanitarie vigenti.

Come presentare la domanda ?
Per aprire o modificare le attività di vendita  è necessario inviare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune il modello apposito completa della necessaria documentazione.

3. ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
 ATTIVITÀ
 REGIME AMMINISTRATIVO
 CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI
 RIFERIMENTI  NORMATIVI

Apertura

Trasferimento di sede

Ampliamento

 

Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate

 Autorizzazione/silenzio assenso (60 giorni) più SCIA (4)

Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria (3) deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

 D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

 

 

Apertura

Trasferimento di sede

Ampliamento

 

 

Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone  tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali

 

 

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

 

 

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

a)Autorizzazione/silenzio-assenso (60 giorni) più SCIA unica   (4)

b) Autorizzazione più SCIA (4)

a) Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:

 

La notifica sanitaria (3) deve essere presentata contestualmente all’istanza, compilando un apposito allegato alla SCIA unica, che è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA unica svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

Ai fini dell’impatto acustico, la relativa comunicazionedeve essere presentata contestualmente all’istanza, compilando un apposito allegato della SCIA unica.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

 

 

b)Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria  più nulla osta di impatto acustico:

 

La notifica sanitaria (3) deve essere presentata contestualmente all’istanza, compilando un apposito allegato alla SCIA, che è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

L’istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti

D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

L. n. 447/1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

Subingresso

in esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate

 SCIA unica (2)

Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:

 

La notifica sanitaria (3) deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

 D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

 

Apertura

Trasferimento di sede

Ampliamento

 

Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate

 SCIA unica (1)

 

SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria:

 

La notifica sanitaria (3) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione

D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1

 

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

 

Apertura

Trasferimento di sede

Ampliamento

 

Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelatein caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali

 

 

 

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

 

 

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

a) SCIA unica (1)

 

 

b) SCIA condizionata (1)

 

a) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:

 

La notifica sanitaria (3) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

Ai fini dell’impatto acustico, la relativa comunicazionedeve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

 

 

b) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di di impatto acustico:

 

La notifica sanitaria (3) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.

L’istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti

D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1

 

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

 

L. n. 447/1995, art. 8

 

D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B

 

D.P.R. n. 59/2013

Subingresso

SCIA unica (2)

 

Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:

 

La notifica sanitaria (3) deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1

 

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

 

Il D.Lgs 222/2016 distingue l'ulteriore punto:

3.1. Altre attività di somministrazione

Quali modelli presentare?