2.4. COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE (DI TIPO B) – ALIMENTARE

Cosa è?

Per commercio in forma itinerante si intende la vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari e non alimentari. 

L’attività è svolta con mezzi mobili e senza concessione di posteggio e con soste limitate al tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita.

 L’autorizzazione alla vendita sulle aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande, qualora l'operatore sia in possesso dei necessari requisiti.

Chi lo esercita?

L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite. Essa abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale (ovvero con sosta per il tempo massimo di un'ora nello stesso punto e successivo spostamento di almeno 500 mt.); alla vendita al domicilio dei consumatori e nei locali ove essi si trovano per motivi di lavoro, di studio, di cura o di intrattenimento o svago; alla partecipazione alle fiere sia sul territorio comunale che nazionale. L'autorizzazione di tipo B è rilasciata dal comune di residenza del richiedente, se persona fisica, dal comune ove la società ha la sede legale oppure dal comune nel quale il richiedente intende avviare l’attività.

Occorre dichiarare sul modello di domanda di essere in possesso dei seguenti requisiti morali e professionali per la vendita di prodotti alimentari.

Come presentare la domanda ?

Per aprire o modificare le attività di vendita  è necessario inviareesclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune il modello apposito completa della necessaria documentazione.

2.4. COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE (DI TIPO B) – ALIMENTARE
 ATTIVITÀ
REGIME AMMINISTRATIVO
CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI
RIFERIMENTI  NORMATIVI
Avvio Autorizzazione (1)
più SCIA (2)

Autorizzazione per avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria (5) deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.Lgs. n. 114/1998, art. 28, c. 4 e 16

D.Lgs. n. 42/2004, art. 52

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

L.R. n. 24/2015

R.R. n.4/2017
Subingresso SCIA unica  (3)

Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria (5) deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.Lgs. n. 114/1998 art. 26, c. 5 e 30 c. 1

D.Lgs. n. 42/2004, art. 52

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

L.R. n. 24/2015

R.R. n.4/2017
 Cessazione  Comunicazione  (4)  

 D.Lgs. n. 114/1998 art. 26, c. 5 e 30 c. 1

L.R. n. 24/2015

R.R. n.4/2017

 

Quali modelli presentare?