2.3. COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SU POSTEGGIO (DI TIPO A) – ALIMENTARE

 Cosa è?

L’autorizzazione di tipo A serve per esercitare il commercio su aree pubbliche mediante concessione di posteggio nei mercati del territorio comunale. La concessione del posteggio ha durata decennale e può essere rinnovata. Le concessioni rilasciate in subingresso o in sostituzione di quelle rinunciate o revocate hanno durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie. L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite. Viene rilasciata anche in occasione di mercati saltuari (fiere)

Chi lo esercita?

Chiunque sia in:

• possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010
• assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
• iscrizione alla CCIAA Registro Imprese.

Per la vendita e somministrazione di prodotti alimentari l’operatore deve, inoltre, essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010. Le società possono nominare un preposto alla vendita e alla somministrazione.

L’attività può essere svolta a mezzo banco, trespolo o autonegozio.

Come presentare la domanda ?

Per aprire o modificare le attività di vendita  è necessario inviareesclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune il modello apposito completa della necessaria documentazione.

 

2.3. COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SU POSTEGGIO (DI TIPO A) – ALIMENTARE
 ATTIVITÀ
REGIME AMMINISTRATIVO
CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI
RIFERIMENTI  NORMATIVI
Avvio Autorizzazione (1)
più SCIA

Autorizzazione per avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

L’autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio.

La notifica sanitaria (4) deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.Lgs. n. 114/1998, art. 28 c. 3

L.R. n. 24/2015

R.R. n.4/2017
Subingresso SCIA unica (2)

Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

D.Lgs. n. 42/2004, art. 52

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

L.R. n. 24/2015

R.R. n.4/2017
Cessazione Comunicazione (3)  

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

L.R. n. 24/2015

R.R. n.4/2017

 

Quali modelli presentare?