2.3. COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SU POSTEGGIO (DI TIPO A) – ALIMENTARE

 Cosa è?

L’autorizzazione di tipo A serve per esercitare il commercio su aree pubbliche mediante concessione di posteggio nei mercati del territorio comunale. La concessione del posteggio ha durata decennale e può essere rinnovata. Le concessioni rilasciate in subingresso o in sostituzione di quelle rinunciate o revocate hanno durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie. L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite. Viene rilasciata anche in occasione di mercati saltuari (fiere)

Chi lo esercita?

Chiunque sia in:

• possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010; 
• assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
• iscrizione alla CCIAA Registro Imprese.

Per la vendita e somministrazione di prodotti alimentari l’operatore deve, inoltre, essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010. Le società possono nominare un preposto alla vendita e alla somministrazione.

L’attività può essere svolta a mezzo banco, trespolo o autonegozio.

Come presentare la domanda ?

Per aprire o modificare le attività di vendita  è necessario inviare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune il modello apposito completa della necessaria documentazione.

 

2.3. COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SU POSTEGGIO (DI TIPO A) – ALIMENTARE
 ATTIVITÀ
REGIME AMMINISTRATIVO
CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI
RIFERIMENTI  NORMATIVI
Avvio Autorizzazione (1)
più SCIA

Autorizzazione per avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

L’autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio.

La notifica sanitaria (4) deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.Lgs. n. 114/1998, art. 28 c. 3

L.R. n. 24/2015

R.R. n.4/2017
Subingresso SCIA unica (2)

Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

D.Lgs. n. 42/2004, art. 52

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

L.R. n. 24/2015

R.R. n.4/2017
Cessazione Comunicazione (3)  

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

L.R. n. 24/2015

R.R. n.4/2017

 

Quali modelli presentare?