1.9. VENDITA DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI
Cosa è?
Per vendita diretta di prodotti agricoli si intende l’attività esercitata dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 che vendono direttamente al pubblico i prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda agricola.
 
 Possono essere addetti all’attività di vendita l’imprenditore agricolo e i suoi familiari nonchè i lavoratori dipendenti. 
 
 L’attività può essere svolta:
- nel luogo di produzione utilizzando una struttura di vendita all’interno dell’immobile facente parte della cascina;
- in una struttura di vendita (negozio o spazio all’interno di un negozio) diversa dal luogo di produzione;
- in aree all'aperto (private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità).
Chi lo esercita?
Chiunque sia in:
 
 
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- assenza di condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività.
L’attività in struttura di vendita deve essere esercitata presso immobili che posseggono i requisiti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, di pubblica sicurezza e che rispettano le vigenti disposizioni in materia di vigilanza antincendi.
Come presentare la domanda ?
Per aprire o modificare le attività di vendita diretta è necessario inviare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune il modello apposito completa della necessaria documentazione. Il Modello da utilizzare è esclusivamente quello predisposto.
| 1.9. VENDITA DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI | |||
| ATTIVITA` | REGIME | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | 
| Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli, singoli e associati. | Comunicazione (1) | Comunicazione al SUAP ove ha sede l’azienda o ove si intende esercitare la vendita. Nel caso di commercio su area pubblica esercitato su posteggio, occorre la relativa concessione. | D.Lgs. n. 228/2001, art. 4 Alla vendita diretta non si applica il D.Lgs. n. 114/1998 (rif. art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 2001/228, art. 4, c. 2, lett. d), D.lgs. n. 114/1998) | 
Quali modelli presentare?
- Scheda Anagrafica [SUAP_AAPP_01_ANAGRAF]
- COMUNICAZIONE vendita prodotti agricoli PP- TR02 (1) [SUAP_AAPP_09_COM_VEND_AGR_PP_TR02]
- ALLEGATO-Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i produttori agricoli [SUAP_AAPP_09_DICH_ATT_NOT]
