1.9. VENDITA DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI

 Cosa è?

Per vendita diretta di prodotti agricoli si intende l’attività esercitata dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 che vendono direttamente al pubblico i prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda agricola.

Possono essere addetti all’attività di vendita l’imprenditore agricolo e i suoi familiari nonchè i lavoratori dipendenti. 

L’attività può essere svolta:

  • nel luogo di produzione utilizzando una struttura di vendita all’interno dell’immobile facente parte della cascina;
  • in una struttura di vendita (negozio o spazio all’interno di un negozio) diversa dal luogo di produzione;
  • in aree all'aperto (private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità).

Chi lo esercita?

Chiunque sia in:

  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
  • assenza di condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività.

L’attività in struttura di vendita deve essere esercitata presso immobili che posseggono i requisiti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, di pubblica sicurezza e che rispettano le vigenti disposizioni in materia di vigilanza antincendi.

Come presentare la domanda ?

Per aprire o modificare le attività di vendita diretta  è necessario inviareesclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune il modello apposito completa della necessaria documentazione. Il Modello da utilizzare è esclusivamente quello predisposto.

 

1.9. VENDITA DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI
ATTIVITA`
REGIME
AMMINISTRATIVO
CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli, singoli e associati. Comunicazione (1)

Comunicazione al SUAP ove ha sede l’azienda o ove si intende esercitare la vendita.

Nel caso di commercio su area pubblica esercitato su posteggio, occorre la relativa concessione.

D.Lgs. n. 228/2001, art. 4

Alla vendita diretta non si applica il D.Lgs. n. 114/1998 (rif. art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 2001/228, art. 4, c. 2, lett. d), D.lgs. n. 114/1998)

Quali modelli presentare?