1.6. GRANDE STRUTTURA DI VENDITA ALIMENTARE

Cosa è?

Sono medie strutture di vendita gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio in area privata con superficie di vendita da mq. 251 fino a mq 2500. 
Sono grandi strutture di vendita gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio in area privata con superficie di vendita superiore a mq 2500. 
Per centro commerciale si intende una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. 
Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. L’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

Chi lo esercita?

Chiunque sia in:

  • possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010;
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della  legge antimafia. 

Se l'attività commerciale viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti professionali (quando previsti) è richiesto al legale rappresentante oppure ad un'altra persona specificamente preposta (delegata) dalla società all'attività commerciale.

Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di s.a.s., dai soci amministratori in caso di s.n.c.

Come presentare la domanda ?

Per aprireampliare (la superficie di vendita, anche a seguito di accorpamento, e/o il settore merceologico) , concentrare più esercizi o trasferire una media/grande struttura di vendita occorre presentare domanda, corredata dei necessari documenti (vedi allegato documenti).

Le domande di autorizzazione per le medie strutture di vendita si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
L’autorizzazione rilasciata dall’ufficio, al termine dell’istruttoria, che include anche la verifica di ammissibilità urbanistica dell’intervento, sulla base delle disposizioni e degli obiettivi regionali adottati, consente di iniziare, modificare o trasferire l’attività.
Prima di iniziare ad esercitare l’attività di vendita relativa al settore merceologico alimentare, il titolare dell’autorizzazione dovrà presentare apposita modulistica SCIA .
Per le medie strutture di vendita il procedimento di autorizzazione commerciale è contestuale a quello abilitativo di carattere urbanistico edilizio. 

Per le grandi strutture di vendita l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, a seguito della conferenza di servizi che si tiene in Regione ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del D.Lgs n. 114/1998. Le domande sono valutate in ordine di precedenza cronologica e, tra domande concorrenti, la precedenza o la concorrenza sono accertate su base regionale in relazione al mese di calendario in cui risultano pervenute alla Regione.

 

1.6. GRANDE STRUTTURA DI VENDITA ALIMENTARE
ATTIVITA`
REGIME
AMMINISTRATIVO
CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
Apertura Ampliamento
Trasferimento di sede
Autorizzazione-Silenzio assenso, decorsi 180 giorni (60 per indire la conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa)
più SCIA unica (1)

Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi più SCIA per notifica sanitaria:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1 lett. f) e 9
D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
Subingresso SCIA unica (2)

Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari.
Cessazione Comunicazione (3)   D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

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