1.2. ESERCIZIO DI VICINATO NEL SETTORE ALIMENTARE

Cosa è?

E` un’attività di vendita al dettaglio effettuata in un locale con un’area di vendita di massimo 250 mq riguardante prodotti del settore alimentare e non alimentare.

 Chi lo esercita?

Tutti i maggiorenni che non abbiano particolari condanne passate in giudicato ed il cui certificato antimafia risulti privo di annotazioni.
Per la vendita dei soli prodotti alimentari (comunque preparati e confezionati) è necessario, inoltre, uno dei seguenti requisiti professionali:
a)  avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b)  avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c)  essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Come richiedere l'apertura ?

L’apertura è subordinata alla compilazione  di un apposito modello.
La comunicazione avrà validità a partire dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente.
Il Modello da utilizzare è esclusivamente quello predisposto.
Si rammenta che in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
È obbligatorio allegare al Modello copia del documento di identità in corso di validità di tutti coloro che firmano lo stesso (come amministratori, soci, preposto, …).

 

1.2. ESERCIZIO DI VICINATO NEL SETTORE ALIMENTARE
ATTIVITA`
REGIME
AMMINISTRATIVO
CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
 
Apertura Trasferimento di sede Ampliamento SCIA unica (1)

SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione
n. 1.10
, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1  D.Lgs. n. 114/1998,- artt. 4, c. 1 lett. d) e 7 D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari  
In caso di esercizio consuperficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq o comunque dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n.151/2011. SCIA unica

SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi:

 La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando 
un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69  
Subingresso SCIA unica (2)

Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5  
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq,o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n.151/2011. SCIA unica (2)

Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi:

Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69  
Cessazione Comunicazione (3)   D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5  

 

 Quali modelli presentare?