1.2. ESERCIZIO DI VICINATO NEL SETTORE ALIMENTARE
Cosa è?
E` un’attività di vendita al dettaglio effettuata in un locale con un’area di vendita di massimo 250 mq riguardante prodotti del settore alimentare e non alimentare.
Chi lo esercita?
Tutti i maggiorenni che non abbiano particolari condanne passate in giudicato ed il cui certificato antimafia risulti privo di annotazioni.
 Per la vendita dei soli prodotti alimentari (comunque preparati e confezionati) è necessario, inoltre, uno dei seguenti requisiti professionali:
 a)  avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; 
 b)  avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; 
 c)  essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Come richiedere l'apertura ?
L’apertura è subordinata alla compilazione  di un apposito modello.
 La comunicazione avrà validità a partire dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente. 
 Il Modello da utilizzare è esclusivamente quello predisposto. 
 Si rammenta che in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
 È obbligatorio allegare al Modello copia del documento di identità in corso di validità di tutti coloro che firmano lo stesso (come amministratori, soci, preposto, …).
| 1.2. ESERCIZIO DI VICINATO NEL SETTORE ALIMENTARE | ||||
| ATTIVITA` | REGIME | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
| Apertura Trasferimento di sede Ampliamento | SCIA unica (1) | SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione | D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1 D.Lgs. n. 114/1998,- artt. 4, c. 1 lett. d) e 7 D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari | |
| In caso di esercizio consuperficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq o comunque dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n.151/2011. | SCIA unica | SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi:  La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando  | D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69 | |
| Subingresso | SCIA unica (2) | Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. | D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 | |
| In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq,o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n.151/2011. | SCIA unica (2) | Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F. | D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69 | |
| Cessazione | Comunicazione (3) | D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 | ||
Quali modelli presentare?
- Scheda Anagrafica [SUAP_AAPP_01_ANAGRAF]
- Modello S.C.I.A. per l'ESERCIZIO di VICINATO (1) [SUAP_AAPP_02_SCIA_ES_VICINATO]
- Notifica sanitaria [SUAP_AAPP_01_NOTIF_SANIT]
- SCIA Unica per il subingresso in attività (2) [SUAP_AAPP_02_COMM_SUBINGR]
- Comunicazione di cessazione o sospensione temporanea di attività (3) [SUAP_AAPP_02_COM_CESS_SOSP]
- Comunicazione per il subingresso in attività (4) [SUAP_AAPP_02_COMM_SUBINGR]
