I.12. VENDITE STRAORDINARIE

 

Cosa è?

Le vendite Straordinarie sono disciplinate dal Regolamento Regionale 18 Ottobre 2016, n.10: “Tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie”, il quale si rapporta all'art.8 della L.R. 16 Aprile 2015, n 24 "Codice del Commercio".

Esse si distinguono in:

  • 1.12.1 - VENDITE PROMOZIONALI
    vendite promozionali sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di promuovere soltanto alcuni prodotti merceologici per un periodo di tempo limitato, praticando uno sconto sul prezzo normale di vendita, ferma restando la disciplina che regola le vendite sottocosto.
    1.12.2 - VENDITE DI FINE STAGIONE
    Per prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione si intende:
    - generi di vestiario e abbigliamento in genere;
    - gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima;
    - le calzature, le pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio;
    - gli articoli sportivi
  • 1.12.3 - VENDITE DI LIQUIDAZIONE
    L'operatore che intende effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione al SUAP almeno 10 giorni prima della data in cui deve avere inizio.

  Come presentare la domanda ?
Per acquisire il titolo è necessario inviare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune il modello apposito completo della necessaria documentazione.

 Quali modelli presentare?

1.12.1 - VENDITE PROMOZIONALI

1.12.2 - VENDITE DI FINE STAGIONE

1.12.3 - VENDITE DI LIQUIDAZIONE