1.11.5  VENDITA EFFETTUATA PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI – ALIMENTARE E NON ALIMENTARE

Cosa è?

Vendita di prodotti al dettaglio del settore alimentare e non alimentare presso il domicilio dei consumatori.

Chi lo esercita?

Tutti i maggiorenni che non abbiano particolari condanne passate in giudicato ed il cui certificato antimafia risulti privo di annotazioni.
Per la vendita dei soli prodotti alimentari (comunque preparati e confezionati) è necessario, inoltre, uno dei seguenti requisiti professionali:
a)  avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b)  avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c)  essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Come presentare la domanda ?

L’apertura è subordinata  alla compilazione dell'apposito Modello.

Le aperture e le variazioni (trasferimento di sede, ampliamento o riduzione di superficie di vendita, variazione del settore merceologico) avranno validità decorsi 30 giorni dalla data di ricezione del Modello da parte del Comune. Il Modello da utilizzare è esclusivamente quello predisposto.
Si rammenta che in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
È obbligatorio allegare al Modello copia del documento di identità in corso di validità di tutti coloro che firmano lo stesso (come amministratori, soci, preposto, …).

 

1.11.5  VENDITA EFFETTUATA PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI – ALIMENTARE E NON ALIMENTARE (QUANDO L’ATTIVITÀ È ACCESSORIA AD ALTRA TIPOLOGIA DI VENDITA, NON OCCORRE ALCUN TITOLO DI LEGITTIMAZIONE AGGIUNTIVO).
ATTIVITA`
REGIME
AMMINISTRATIVO
CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI

Avvio dell'attività

 

di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori

 

a)settore non alimentare

 

b)settore alimentare

a) SCIA (1)

b) SCIA unica (1)

b) SCIA per avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

 

La notifica sanitaria (5) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.Lgs. n.114/1998, art. 19

D.Lgs. n.59/2010, art. 69, c. 1 e 5

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

Nel caso di esercizio dell'attività tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori  SCIA unica (1)

SCIA per avvio dell’attività più comunicazione dell’elenco degli incaricati:

La comunicazione (2) dell’elenco degli incaricati deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP al Questore.

Le successive comunicazioni relative all’elenco degli incaricati sono presentate al SUAP, che le trasmette al Questore.

D.Lgs. n. 59/2010, art. 69, c. 3

D.Lgs. n. 114/1998, art. 19, c. 4

Subingresso

 

nell'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori

 

a) settore non alimentare

b) settore alimentare

a)Comunicazione (3)

b) SCIA unica (3)

b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:

 

La notifica sanitaria (5) deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.Lgs. n.114/1998, artt. 19 e 26, c. 5

D.Lgs. n. 59/2010, artt. 69, c. 1 e 5

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

Cessazione Comunicazione (4)   D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

Quali modelli presentare?