1.11.5 VENDITA EFFETTUATA PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI – ALIMENTARE E NON ALIMENTARE
Cosa è?
Vendita di prodotti al dettaglio del settore alimentare e non alimentare presso il domicilio dei consumatori.
Chi lo esercita?
Tutti i maggiorenni che non abbiano particolari condanne passate in giudicato ed il cui certificato antimafia risulti privo di annotazioni.
 Per la vendita dei soli prodotti alimentari (comunque preparati e confezionati) è necessario, inoltre, uno dei seguenti requisiti professionali:
 a)  avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; 
 b)  avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; 
 c)  essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Come presentare la domanda ?
L’apertura è subordinata  alla compilazione dell'apposito Modello.
 
 Le aperture e le variazioni (trasferimento di sede, ampliamento o riduzione di superficie di vendita, variazione del settore merceologico) avranno validità decorsi 30 giorni dalla data di ricezione del Modello da parte del Comune. Il Modello da utilizzare è esclusivamente quello predisposto.
 Si rammenta che in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
 È obbligatorio allegare al Modello copia del documento di identità in corso di validità di tutti coloro che firmano lo stesso (come amministratori, soci, preposto, …).
| 1.11.5 VENDITA EFFETTUATA PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI – ALIMENTARE E NON ALIMENTARE (QUANDO L’ATTIVITÀ È ACCESSORIA AD ALTRA TIPOLOGIA DI VENDITA, NON OCCORRE ALCUN TITOLO DI LEGITTIMAZIONE AGGIUNTIVO). | |||
| ATTIVITA` | REGIME | CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | 
| Avvio dell'attività 
 di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori 
 a)settore non alimentare 
 b)settore alimentare | a) SCIA (1)b) SCIA unica (1) | b) SCIA per avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria: 
 La notifica sanitaria (5) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. | D.Lgs. n.114/1998, art. 19 D.Lgs. n.59/2010, art. 69, c. 1 e 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari | 
| Nel caso di esercizio dell'attività tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori | SCIA unica (1) | SCIA per avvio dell’attività più comunicazione dell’elenco degli incaricati: La comunicazione (2) dell’elenco degli incaricati deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP al Questore. Le successive comunicazioni relative all’elenco degli incaricati sono presentate al SUAP, che le trasmette al Questore. | D.Lgs. n. 59/2010, art. 69, c. 3 D.Lgs. n. 114/1998, art. 19, c. 4 | 
| Subingresso 
 nell'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori 
 a) settore non alimentare b) settore alimentare | a)Comunicazione (3)b) SCIA unica (3) | b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: 
 La notifica sanitaria (5) deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. | D.Lgs. n.114/1998, artt. 19 e 26, c. 5 D.Lgs. n. 59/2010, artt. 69, c. 1 e 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari | 
| Cessazione | Comunicazione (4) | D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 | |
Quali modelli presentare?
- Scheda Anagrafica [SUAP_AAPP_01_ANAGRAF]
- Modello S.C.I.A. per l’esercizio di vendita presso il domicilio dei consumatori (1) [SUAP_AAPP_11_COM_VEND_DOMIC]
- Notifica sanitaria (5) [SUAP_AAPP_01_NOTIF_SANIT]
- Comunicazione dell’elenco degli incaricati alla vendita presso il domicilio dei consumatori (2) [SUAP_AAPP_07_ELENCO_VEND_DOM]
- Comunicazione/SCIA Unica per il subingresso in attività (3) [SUAP_AAPP_02_COMM_SUBINGR]
- Comunicazione di cessazione o sospensione temporanea di attività (4) [SUAP_AAPP_02_COM_CESS_SOSP]
