1.11.4 VENDITA PER CORRISPONDENZA TELEVISIONE E ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE IVI COMPRESO IL COMMERCIO ON LINE

 

Cosa è?

Vendita di prodotti al dettaglio del settore alimentare e non alimentare per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione.

Chi lo esercita?

Tutti i maggiorenni che non abbiano particolari condanne passate in giudicato ed il cui certificato antimafia risulti privo di annotazioni.
Per la vendita dei soli prodotti alimentari (comunque preparati e confezionati) è necessario, inoltre, uno dei seguenti requisiti professionali:
a)  avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b)  avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c)  essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Come presentare la domanda ?

L’apertura è subordinata  alla compilazione dell'apposito Modello.

Le aperture e le variazioni (trasferimento di sede, ampliamento o riduzione di superficie di vendita, variazione del settore merceologico) avranno validità decorsi 30 giorni dalla data di ricezione del Modello da parte del Comune.
Il Modello da utilizzare è esclusivamente quello predisposto.
Si rammenta che in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
È obbligatorio allegare al Modello copia del documento di identità in corso di validità di tutti coloro che firmano lo stesso (come amministratori, soci, preposto, …).

1.11.4 VENDITA PER CORRISPONDENZA TELEVISIONE E ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE IVI COMPRESO IL COMMERCIO ON LINE (QUANDO L’ATTIVITÀ È ACCESSORIA AD ALTRA TIPOLOGIA DI VENDITA, NON OCCORRE ALCUN TITOLO DI LEGITTIMAZIONE AGGIUNTIVO).
ATTIVITA`
REGIME
AMMINISTRATIVO
CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI

 

Avvio

 

nell'attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

a)      settore non alimentare

b)      settore alimentare

 

a) SCIA (1)

b) SCIA unica (1)
 

 

b) SCIA per avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

 

La notifica sanitaria (4) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

 D.Lgs. n. 114/1998, art. 18

D.Lgs. n. 59/2010, art. 68, c. 1

D.Lgs. n. 70/2003, art. 6

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

Subingresso

in attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

a) settore non alimentare

b) settore alimentare

a)Comunicazione (2)

b) SCIA unica (2)

b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:

 

La notifica sanitaria (4) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

D.Lgs. n. 114/1998, artt. 18 e 26, c. 5

D.Lgs. n. 59/2010, art. 68, c. 1

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

 Cessazione  Comunicazione (3)    D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

 

 Quali modelli presentare?