1.11.1 VENDITA IN SPACCI INTERNI
Cosa è?
La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi. Può essere effettuata in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.
Chi lo esercita?
Tutti i maggiorenni che non abbiano particolari condanne passate in giudicato ed il cui certificato antimafia risulti privo di annotazioni.
Per la vendita dei soli prodotti alimentari (comunque preparati e confezionati) è necessario, inoltre, uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Come presentare la domanda ?
L’apertura è subordinata alla compilazione dell'apposito Modello.
Le aperture e le variazioni (trasferimento di sede, ampliamento o riduzione di superficie di vendita, variazione del settore merceologico) avranno validità decorsi 30 giorni dalla data di ricezione del Modello da parte del Comune.
Il Modello da utilizzare è esclusivamente quello predisposto.
Si rammenta che in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
È obbligatorio allegare al Modello copia del documento di identità in corso di validità di tutti coloro che firmano lo stesso (come amministratori, soci, preposto, …).
1.11.1 VENDITA IN SPACCI INTERNI
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ATTIVITA` |
REGIME
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CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
Apertura Ampliamento Trasferimento di sede Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi a) settore non alimentare b) settore alimentare |
a) SCIA (1)
b)SCIA unica (1) |
b) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:
La notifica sanitaria (5) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. |
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Subingresso Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi a) settore non alimentare b) settore alimentare |
a)Comunicaz. (2) b)SCIA unica (3) |
Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F. La notifica sanitaria (5) deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. |
D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 D.Lgs. n. 59/2010, art. 66 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari |
Cessazione | Comunicazione (4) | D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5 |
Quali modelli presentare?
- Scheda Anagrafica [SUAP_AAPP_01_ANAGRAF]
- Modello S.C.I.A. per l’esercizio di vendita in spacci interni (1) [SUAP_AAPP_11_VEND_SPACC_INT]
- Notifica sanitaria (5) [SUAP_AAPP_01_NOTIF_SANIT]
- Comunicazione per il subingresso in attività (2) [SUAP_AAPP_02_COMM_SUBINGR]
- SCIA unica per il subingresso in attività (3) [SUAP_AAPP_02_COMM_SUBINGR]
- Comunicazione di cessazione o sospensione temporanea di attività (4) [SUAP_AAPP_02_COM_CESS_SOSP]