10. ACCONCIATORI ED ESTETISTI

Cosa è?

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano allo scopo di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico. Questa attività può essere svolta con tecniche manuali o con apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Sono escluse le prestazioni  terapeutiche che devono essere svolte da personale medico abilitato.
L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti per modificare, migliorare, mantenere e proteggere la bellezza dei capelli. Sono compresi: i trattamenti tricologici che non richiedono interventi medici o sanitari, il taglio e la cura della barba, la manicure e la pedicure, l’applicazione di parrucche e posticci ed ogni altro servizio inerente o complementare.

Come presentare la domanda ?

Per aprire o modificare le attività di vendita  è necessario inviare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune il modello apposito completa della necessaria documentazione.

10. ACCONCIATORI ED ESTETISTI

ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI  NORMATIVI

Apertura

Trasferimento di sede

Attività di acconciatore (parrucchiere e barbiere)

 SCIA (1)
 
 
L.  n. 174/2005, art. 2, c. 2, 3e 4D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 2

AperturaTrasferimento di sede

Attività di acconciatore (parrucchiere e barbiere) con consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività per

SCIA condizionata (1) SCIA per apertura, trasferimento di sede dell’attività più AUA per scarico acque:L’istanza di AUA (2) è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all’Autorità competente.La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione. D.Lgs. n. 152/2006, art. 124D.P.R. n. 59/2013, artt. 3 e 4

Attività di estetista

SCIA (1)
 
L. n. 1/1990, artt. 2, 4, c. 5, 6 e 10, c.1D.L. n. 7/2007, convertito con. L. n. 40/2007, art. 10, c.2

Quali modelli presentare?